Art. 24 dello Statuto FIAF
DELEGATI PROVINCIALI
I Delegati Provinciali sono eletti
dall'assemblea provinciale dei soci iscritti e non ad associazioni affiliate,
convocata dal Delegato Regionale.
I soci non iscritti ad associazioni, circoli, gruppi ed Istituzioni affiliate,
se non presenti all'assemblea provinciale possono conferire delega scritta ad
altro socio F.I.A.F. In mancanza, per effetto dell’iscrizione alla F.I.A.F. essi
si intendono rappresentati nel voto dal Delegato Regionale della regione di
residenza, salva comunicazione scritta contraria da far pervenire prima della
votazione al Delegato Regionale medesimo.
Ogni persona fisica non può ricevere più di cinque deleghe. La delega di un
legale rappresentante di circolo od Istituzione, in rappresentanza dei soci
iscritti al circolo od Istituzione stessa, conta, in termini di voti, quanto
l'effettivo numero dei soci ma ha il valore di una singola delega.
I Delegati Provinciali restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di decadenza durante il mandato, il Delegato Regionale procede, entro
sessanta giorni, a nuove elezioni.
I Delegati Provinciali rappresentano la F.I.A.F. nella provincia
ove risiedono.
Hanno il compito di:
• coordinare e promuovere le attività delle associazioni e dei soci nel
territorio di competenza.
• favorire la costituzione di nuove associazioni e l'iscrizione alla F.I.A.F.
delle stesse, dei loro soci e di singoli fotoamatori non iscritti ad
associazioni, cercando comunque di promuovere lo spirito associativo.
• prestare consulenza nell'organizzazione di manifestazioni fotografiche.
• riferire periodicamente al Delegato Regionale in merito all'attività svolta
sul territorio e segnalare nominativi meritevoli di riconoscimenti ed
onorificenze.
• mantenere contatti con le Pubbliche Autorità.
In casi particolari possono essere
designati o sostituiti nel loro incarico con provvedimento del Consiglio
Nazionale.
Regolamento di attuazione
DELEGATI PROVINCIALI
Art. 4
a) I Delegati Provinciali hanno la duplice funzione di fiduciari della FIAF e di portavoce delle Associazioni affiliate FIAF e dei Soci individuali non riuniti in Circoli delle rispettive province di residenza. Il territorio affidato a ciascun Delegato Provinciale è, di norma, la provincia, con delimitazioni ed eventuali varianti stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale.
b) I Delegati Provinciali, regolarmente iscritti alla FIAF (come previsto dall'articolo 5 dello Statuto), sono eletti dall’assemblea provinciale dei Soci riuniti in Associazioni e non, convocata a mezzo posta semplice dal Delegato Regionale. Le modalità di votazione sono quelle dettate dall’art. 8 dello Statuto. Documentazione della votazione deve essere conservata dal Delegato Regionale per tre anni.
c) I Delegati Provinciali rimangono in carica fino alla decadenza del Consiglio Nazionale che ha ratificato la loro elezione. Il Consiglio Nazionale può tuttavia destituirli in qualsiasi momento e chiedere una nuova elezione, a seguito di loro dimissioni, di comprovate inadempienze o motivi gravi, oppure su richiesta di almeno 2/3 degli iscritti FIAF, riuniti in Associazioni e non, della provincia di competenza.
Art. 5
I Delegati Provinciali hanno il compito di:
a) Curare il rispetto, nella provincia di competenza, delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale.
b) Tenere informato il Delegato Regionale sulle attività dei Circoli, esprimendone le istanze e le proposte.
c) Farsi parte diligente nel promuovere il rinnovo delle affiliazioni, nel sollecitare nuove attività e nuove adesioni di Associazioni che operino nello spirito dello Statuto della FIAF, nel promuovere inoltre il tesseramento individuale ricercando comunque di favorire lo spirito associativo.
d) Adoperarsi per il miglior affiatamento e collaborazione tra le Associazioni della loro giurisdizione, riunendole almeno una volta l’anno.
e) Autorizzare, firmandole, l’inoltro al Delegato Regionale delle richieste di “Patrocinio”, “Raccomandazione” e “Riconoscimento” FIAF a mostre, concorsi e manifestazioni varie organizzate nelle rispettive province.
f) Relazionare la Commissione Controllo Concorsi sui concorsi patrocinati e raccomandati, organizzati nelle
rispettive province.
g) Collaborare con Enti o Circoli organizzatori di concorsi, mostre o manifestazioni varie, affinché si attengano scrupolosamente ai vari regolamenti, salvaguardando il nome ed il prestigio della FIAF nei confronti dei partecipanti e del pubblico.
h) Riferire per iscritto al Delegato Regionale sulle varie attività e manifestazioni della provincia con frequenza almeno annuale.
i) Promuovere la diffusione delle pubblicazioni e delle iniziative FIAF.
l) Rappresentare all’Assemblea FIAF, con diritto di voto, tutti i Soci non riuniti in Associazioni della provincia di competenza, dai quali non abbia ricevuto comunicazione scritta contraria. Nel caso di carica vacante, tale diritto spetta al Delegato Regionale che la regge ad interim.
Art. 6
a) Ai Delegati Provinciali non competono compensi di alcun genere: per l’espletamento dell’incarico è tuttavia riconosciuto loro, su richiesta motivata e documentata, un rimborso MASSIMO equivalente a € 0,52 per ogni Socio individuale, affiliato alla FIAF tramite Circoli oppure no, residente nella provincia di competenza, con esclusione dei Soci aggregati. Per il conteggio del rimborso MASSIMO vale il numero dei Soci dell’anno precedente a quello di riferimento. I rimborsi, nel limite di cui sopra e strettamente attinenti all’attività di Delegato Provinciale, si riferiscono a spese postali e varie, documentate da ricevute o scontrini fiscali, e spese di trasferta nella misura di € 0,21 per Km. (utilizzare l’apposita scheda). I sopra menzionati importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Nazionale della FIAF.